11 novembre 2017
Accesso alle sezioni del 41bis e poteri e obblighi del Garante nazionale

A chiarimento di quanto riferito da alcune agenzie circa un’interrogazione parlamentare degli onorevoli Giulia Sarti e Vittorio Ferraresi, il Garante nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Maura Palma, precisa che Il Garante nazionale ha da sempre accesso a colloqui riservati con tutte le persone private della libertà. Ciò sulla base della legge del 9 novembre 2012 di ratifica del Protocollo Opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 12 dicembre del 2002.
Il Garante nazionale, infatti, è stato designato dal Governo italiano quale organismo nazionale per la prevenzione (National Preventive Mechanism - NPM) ai sensi della suddetta legge, nomina ratificata dalla Missione permanente in Italia delle Nazioni unite il 24 febbraio del 2014.
In forza di tale ratifica il Garante nazionale ha poteri e obblighi previsti dagli articoli dal 17 al 23 del Protocollo stesso, che in base alla ratifica è legge dello Stato, ed esercita la sua funzione in maniera indipendente e cooperativa con le istituzioni  dello Stato.
Fin dalla sua nascita, il Garante nazionale ha svolto le sue funzioni anche nell’ambito delle sezioni di detenzione speciale ex 41 bis, adempiendo in tal modo il proprio mandato, nel pieno rispetto delle leggi. Alla luce di ciò, la circolare del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria sul regime di 41bis ha semplicemente recepito quanto già in essere. Pertanto ogni polemica su tale funzione appare infondata.