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Riferimenti normativi su organizzazione e attività

L’articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e gli ha attribuito il compito di vigilare affinché la custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia.

Per esercitare le sue funzioni, Il Garante Nazionale visita senza restrizioni e senza necessità di autorizzazione, qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive dei luoghi detentivi destinati all’espiazione della pena o della custodia cautelare per adulti o per minori, le residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza (REMS) e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Inoltre, il Garante Nazionale visita le camere di sicurezza delle forze di polizia.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha modificato, con l'art. 1, comma 317, lettera a, l’articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, e ha previsto lo stanziamento di una cifra di bilancio destinata al funzionamento del Garante Nazionale, per le spese relative alle indennità di funzionamento e per il rimborso delle spese di missione.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha modificato, con l'art. 1, comma 476, l’articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, prevedendo che l'Ufficio del Garante nazionale sia composto da un numero massimo di 25 unità di personale, di cui almeno 20 del Ministero della giustizia e, in posizione di comando, non piu' di 2 unità del Ministero dell'interno e  non  più di  3  unità degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale e incrementando lo stanziamento di bilancio destinato al funzionamento del Garante Nazionale.

Con legge del 9 novembre 2012 n. 195 è stata autorizzata la ratifica del protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

A seguito del deposito dello strumento di ratifica in data 3 aprile 2013 il protocollo è entrato in vigore per l’Italia il 3 maggio 2013.

Allo scopo di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti il protocollo prevede l'istituzione di un sistema di visite regolari svolte da organismi indipendenti nazionali e internazionali nei luoghi in cui le persone sono private della libertà.

A tal fine, il trattato istituisce il Sottocomitato delle nazioni Unite per la prevenzione della tortura con compiti di ispezione e monitoraggio a livello globale e impegna tutti gli stati aderenti a dotarsi di un meccanismo nazionale di prevenzione con poteri di visita di tutti i luoghi di privazione della libertà.

Per l’Italia è stato individuato quale meccanismo nazionale il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

In tale veste, con i poteri e le garanzie conferite ai sensi degli artt. 19-21 del protocollo, il garante ha accesso a tutti i luoghi in cui delle persone sono o possono essere private della libertà.

Oltre a quelle indicate nel decreto legge istitutivo del Garante sono oggetto di monitoraggio ed indagine del meccanismo nazionale di prevenzione le strutture di reclusione volontaria quali le comunità terapeutiche o le case per anziani, i luoghi del trattamento sanitario obbligatorio, della detenzione domiciliare e di interrogatorio delle autorità inquirenti.

In qualità di meccanismo nazionale il Garante è altresì tenuto a disciplinare ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministro della Giustizia 11 marzo 2015 n. 36 la collaborazione di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, vi cooperano per il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo ONU.

In particolare, spetta al Garante nazionale coordinare la rete dei garanti territoriali promuovendone in primis il consolidamento istituzionale mediante il riconoscimento di adeguate garanzie di indipendenza e autonomia rispetto ai governi locali di cui sono espressione.

Il Garante Nazionale monitora le procedure relative ai rimpatri forzati rientrando nel sistema previsto dall'art. 8 comma 6 della Direttiva UE n.115 del 2008.

 

Ultimo aggiornamento:
30/11/2023