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Parere del Sottocomitato Onu per la prevenzione della tortura

Parere del Sottocomitato per la prevenzione della tortura rivolto agli

Stati membri e ai Meccanismi nazionali di prevenzione

relativo alla pandemia di Coronavirus

(adottato il 25 marzo 2020)

 

I.   Introduzione

  1.  In poche settimane, il Coronavirus (Covid-19) ha avuto un profondo impatto sulla vita quotidiana, imponendo, in maniera diversa, gravi restrizioni sui movimenti e sulle libertà personali, al fine di consentire le autorità di combattere meglio la pandemia attraverso misure emergenziali di salute pubblica.
  2.  Le persone private della libertà costituiscono un gruppo particolarmente vulnerabile a causa della natura delle restrizioni alle quali sono già sottoposte e della loro limitata capacità di adottare misure precauzionali. All’interno delle carceri e delle altre strutture di detenzione, molte delle quali sono gravemente sovraffollate e in condizioni igieniche precarie, i problemi si acuiscono inesorabilmente.
  3.  In diversi Paesi, le misure adottate per combattere la pandemia nei luoghi di privazione della libertà hanno già portato a problemi sia all’interno che all’esterno delle strutture di detenzione nonché a decessi. In questo contesto, nell’adottare misure per combattere la pandemia è essenziale che le autorità dello Stato tengano in piena considerazione tutti i diritti delle persone private della libertà, delle loro famiglie, di coloro che operano nelle strutture detentive e sanitarie.
  4.  Le misure adottate per contribuire a combattere il rischio di contagio per le persone private della libertà e per il personale che lavora nei luoghi di detenzione dovranno riflettere le modalità stabilite nel presente Parere, in particolare i principi del “non nuocere” e della “equivalenza delle cure”. È anche importante che vi sia una comunicazione trasparente con tutte le persone private della libertà, con le loro famiglie e con i mezzi di comunicazione sulle misure adottate e sulle loro motivazioni.
  5. Il divieto di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti non può essere derogato, neppure in circostanze eccezionali o in situazioni di emergenza che minacciano la vita della nazione[1]. Il Spt ha già pubblicato delle linee guida che confermano che i luoghi formali di quarantena rientrano nel mandato dell’Opcat[2].Ne consegue necessariamente che tutti quei altri luoghi dai quali non ci si può allontanare per ragioni simili rientrano nel mandato Opcat e quindi nella sfera di influenza sia del Spt che dei Meccanismi nazionali di prevenzione (Npm), stabiliti in ambito Opcat.
  6.  Molti Npm hanno chiesto al Spt ulteriori pareri in merito alla loro risposta a questa situazione. Chiaramente, in quanto organismi autonomi, gli Npm sono liberi di determinare il modo migliore per rispondere alle sfide poste dalla pandemia nelle rispettive giurisdizioni. Il Spt rimane disponibile a rispondere a qualsiasi richiesta specifica di indirizzo che gli sia rivolta. Il Spt è consapevole del fatto che una serie di preziosi documenti sono stati già emanati da diverse organizzazioni globali e regionali e ne raccomanda la considerazione agli Stati Parte e agli Npm[3],[4]. Lo scopo del presente Parere è di offrire una guida generale in ambito Opcat sia per tutti i responsabili dei luoghi di privazione della libertà sia per coloro che vi svolgono visite di monitoraggio.
  7.  Il Spt sottolinea che, sebbene il modo in cui viene condotta la visita preventiva sia quasi certamente influenzato dalle necessarie misure adottate nell’interesse della salute pubblica, ciò non significa che le visite preventive debbano avere una battuta di arresto. Al contrario, la potenziale esposizione al rischio di maltrattamenti in cui verrebbero a trovarsi coloro che sono ristretti in tali luoghi di detenzione può essere ancora maggior come conseguenza proprio delle misure sanitarie adottate. Il Spt ritiene che gli Npm debbano continuare a effettuare visite di natura preventiva, rispettando le necessarie limitazioni sul modo in cui le visite debbano essere condotte. È particolarmente importante in questo momento che gli Npm assicurino che siano prese misure efficaci per ridurre la possibilità che le persone private della libertà subiscano forme di trattamento inumano e degradante a causa delle pressioni molte e concrete che i sistemi di detenzione e i loro responsabili devono ora affrontare.

 

II.    Misure da adottare dalle autorità in tutti i luoghi di privazione della libertà, comprese le strutture per la detenzione penale e per quella amministrativa dei migranti, le strutture per rifugiati, gli ospedali psichiatrici e gli altri ambiti sanitari

  1. È assiomatico che lo Stato è responsabile dell’assistenza sanitaria di coloro che tiene in condizione di privazione della libertà e che ha un dovere di attenzione verso il proprio staff sia detentivo che sanitario. Le “Nelson Mandela Rules” (ndt le Regole minime sulla detenzione delle Nazioni Unite) chiariscono che «… I detenuti dovranno godere degli stessi standard di assistenza sanitaria di cui si avvale la comunità e dovranno avere accesso ai servizi sanitari necessari a titolo gratuito, senza che vi sia discriminazione sulla base del loro status giuridico»[5].
  2. Dato l’aumentato rischio di contagio tra coloro che si trovano nelle strutture di custodia e di detenzione, il Spt sollecita fermamente tutti gli Stati a:
  1. compiere valutazioni urgenti volte a identificare le persone private della libertà maggiormente a rischio, tenendo conto di tutti i gruppi vulnerabili particolari;
  2. ridurre, ove possibile, la popolazione carceraria e il numero delle altre persone private della libertà, attraverso programmi di liberazione anticipata, libertà provvisoria o temporanea per quei detenuti per i quali tali misure possono essere possibili e tenendo conto delle   misure non detentive come previsto dalle Regole di Tokyo;
  3. porre particolare attenzione ai luoghi di detenzione in cui la popolazione supera la capienza ufficiale e dove quest’ultima è calcolata sulla base di un numero di metri quadri per persona  che non consente la misura di distanziamento sociale in conformità con gli standard dati alla popolazione generale;
  4. rivedere tutti i casi di custodia cautelare in carcere per stabilire se essa sia strettamente necessaria alla luce della prevalente emergenza sanitaria e al fine di estendere l’uso della libertà provvisoria per tutti, eccezion fatta per i reati più gravi;
  5. riesaminare il ricorso alla privazione della libertà dei migranti e alle strutture  per i rifugiati nell’ottica di ridurre al minino le presenze al loro interno;
  6. le persone che tornano in libertà devono essere sottoposte a screening in modo tale da assicurare che siano adottate le misure adeguate sia per coloro che risultino positivi all’infezione, sia per coloro particolarmente vulnerabili rispetto ad essa;
  7. garantire che le eventuali restrizioni ai regimi esistenti siano ridotte al minimo, proporzionate alla natura dell'emergenza sanitaria e conformi alla legge;
  8. garantire che i meccanismi di reclamo esistenti permangano funzionanti ed efficaci;
  9. rispettare i requisiti minimi per l’esercizio quotidiano all’aperto, tenendo conto, allo stesso tempo, delle misure necessarie per far fronte all’attuale pandemia;
  10. garantire che siano forniti (gratuitamente) materiali e strutture sufficienti a tutti coloro che sono privati della libertà al fine di consentire loro lo stesso grado di igiene personale che è assicurato alla popolazione in generale;
  11. dove le visite sono limitate per motivi sanitari, fornire alle persone private della libertà sufficienti modalità di comunicazione alternative e compensative al fine di mantenere i contatti con i familiari e il mondo esterno, come, per esempio, telefonate, internet/e-mail, videocomunicazione e altri mezzi elettronici appropriati. Tali contatti dovranno essere sia facilitati che incoraggiati, dovranno essere frequenti e gratuiti;
  12. consentire ai familiari o ai parenti di continuare a fornire cibo e altri beni alle persone private della libertà, conformemente alle prassi locali e nel rispetto delle misure di protezione necessarie;
  13. alloggiare le persone più vulnerabili della popolazione detenuta in modalità che riflettano tale maggiore rischio, nel pieno rispetto dei loro diritti nell’ambito dell’ambiente detentivo
  14. impedire l’uso dell’isolamento sanitario quale forma di isolamento disciplinare; l’isolamento sanitario deve essere basato su una valutazione medica indipendente, proporzionata, limitata nel tempo e soggetta a garanzie procedurali;
  15. fornire assistenza medica alle persone private della libertà che ne hanno bisogno, al di fuori della struttura di detenzione, ove possibile;
  16. garantire che le tutele fondamentali contro i maltrattamenti (incluso il diritto di accesso a consulenze mediche indipendenti, all’assistenza legale e al diritto di informare terze persone della propria detenzione) restino disponibili e utilizzabili, nonostante le possibili restrizioni al loro esercizio;
  17. garantire che i detenuti e il personale ricevano informazioni attendibili, accurate e aggiornate su tutte le misure prese, sulla loro durata e sui motivi della loro adozione;
  18. garantire che siano adottate misure appropriate per proteggere la salute del personale di custodia e sanitario e che tal personale sia adeguatamente equipaggiato e sostenuto nell’esercizio delle sue funzioni;
  19. rendere disponibile un adeguato supporto psicologico a tutte le persone private della libertà e al personale interessato da tali misure;
  20. assicurare che, se applicabili, tutte le considerazioni sopra esposte siano anche considerate relativamente ai pazienti che sono ricoverati in modo non volontario nei servizi psichiatrici ospedalieri.

III.   Misure da adottare dalle autorità nei confronti di coloro che si trovano nei luoghi formali destinati alla quarantena

  1.  Nel suo precedente Parere[6], il Spt ha già fornito osservazioni riguardo alla situazione di coloro che sono stati sottoposti alla misura della quarantena. A ciò vorrebbe inoltre aggiungere che:
  1. coloro che sono temporaneamente trattenuti in quarantena devono essere sempre trattati come persone che non sono private della libertà, fatta eccezione per le limitazioni necessariamente loro imposte, conformemente alla legge e sulla base di prove scientifiche, ai fini della quarantena;
  2. non devono essere considerati come “persone detenute” o trattate come se lo fossero;
  3. le strutture di quarantena dovranno avere dimensioni e spazi sufficienti per consentire la libera circolazione interna e una serie di attività dedicate;
  4. la comunicazione con le famiglie e gli amici dovrà essere incoraggiata e facilitata attraverso l’uso di mezzi adeguati;
  5. poiché le strutture di quarantena sono de facto luoghi di privazione della libertà, tutte le persone ivi sistemate devono poter beneficiare delle garanzie fondamentali contro possibili maltrattamenti, compreso il diritto di accesso all’informazione sui motivi del loro essere sottoposte a quarantena, il diritto di accesso a consulenze mediche indipendenti, all’assistenza legale e il diritto a informare terze persone rispetto alla loro messa in quarantena, in modo conforme al loro status e alla loro situazione;
  6. siano prese tutte le misure appropriate per evitare che coloro che sono in quarantena o che sono stati in quarantena, subiscano qualsiasi forma di emarginazione o discriminazione, anche dopo che sono tornati nella comunità;
  7. sia disponibile un adeguato supporto psicologico per coloro che ne hanno bisogno, sia durante che dopo il periodo di isolamento.

 

IV. Misure che gli Npm possono adottare

  1. Gli Npm dovranno continuare a esercitare il loro compito di visita durante la pandemia di coronavirus, anche se il modo in cui le visite saranno condotte dovrà tener conto delle restrizioni legittime attualmente imposte relativamente alle relazioni sociali. L’accesso ai luoghi di detenzione formali non può essere del tutto negato agli Npm, anche se si tratta di luoghi dedicati alla quarantena, sebbene siano consentite restrizioni temporanee ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2 dell’Opcat.
  2. L’obiettivo dell’Opcat, ai sensi dell’articolo 1, è di «istituire un sistema di visite regolari» e lo scopo, come indicato nel preambolo, è di «rafforzare la tutela delle persone private della libertà contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti». Tale obbligo non è derogabile ai sensi del diritto internazionale. Nel contesto attuale, ciò suggerisce che spetta agli Npm elaborare metodologie per adempiere al loro mandato preventivo in relazione ai luoghi di privazione della libertà riducendo al minimo la necessità di un contatto sociale, ma offrendo tuttavia effettive opportunità di svolgere un’azione preventiva.
  3. Tali misure potranno includere:
  1. dialogare con le autorità nazionali competenti in merito all’attuazione e al funzionamento delle misure di attenuazione del rischio, come indicato nei precedenti capitoli II e III;
  2. incrementare la raccolta e l’esame minuzioso dei dati relativi ai luoghi di detenzione, individualmente e collettivamente;
  3. utilizzare forme di comunicazione con tecnologie elettroniche con coloro che si trovano nei luoghi di privazione della libertà;
  4. istituire “linee dirette” con gli Npm nei luoghi di detenzione e servizi protetti di posta elettronica e di posta ordinaria;
  5. monitorare la creazione di luoghi di detenzione nuovi/temporanei;
  6. migliorare la distribuzione delle informazioni relative al mandato degli Npm nei luoghi di detenzione e garantire l’esistenza di canali che consentano una comunicazione tempestiva e riservata;
  7. cercare di contattare terze persone (per esempio famiglie e avvocati) che potrebbero essere in grado di fornire ulteriori informazioni sulla situazione nei luoghi di detenzione;
  8. rafforzare la cooperazione con le Ong e le organizzazioni umanitarie che lavorano con le persone private della libertà.

 

V.  Conclusione

14. Non è possibile prevedere con precisione quanto tempo durerà l’attuale pandemia o quali saranno i suoi effetti. Ciò che è chiaro è che essa sta già avendo un profondo effetto su tutti i membri della società e continuerà ad averlo per un tempo considerevole. Il Spt e gli Npm devono essere consapevoli del principio del “non nuocere” quando compiono il loro lavoro. Ciò potrà significare che gli Npm dovranno adattare le loro metodologie di lavoro per far fronte alla situazione causata dalla pandemia al fine di tutelare la comunità esterna, il personale di custodia, le persone private della libertà e sé stessi. Il criterio principale deve essere quello dell’efficacia nel garantire la prevenzione dai maltrattamenti su coloro che sono soggetti a misure detentive. I parametri di prevenzione sono stati ampliati dalle misure straordinarie che gli Stati hanno dovuto adottare. È responsabilità del Spt e degli Npm rispondere in modo fantasioso e creativo alle nuove sfide che devono affrontare nell’esercizio del loro mandato definito dall’Opcat.

 


[1] Vedi UNCAT, articolo 2(2) and ICCPR, articoli 4 e 7.

[2] Parere del Sottocomitato per la prevenzione della tortura al Meccanismo nazionale di prevenzione del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord riguardo la quarantena obbligatoria per coronavirus, approvata nella sua 40^ sessione (dal 10 al 14 Febbraio 2020) disponibile su: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/NPM/2020.03.03-Advice_UK_NPM.pdf. Opcat è l’acronimo per il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed ogni altro trattamento o pena crudeli inumani e degradanti (Ndt).

[3] Vedi, per esempio, ‘Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention - Interim guidance, 15 March 2020’ diffuso dall’Oms e disponibile su http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1.

[4] Vedi 'Statement of principles relating to the treatment of persons deprived of their liberty in the context of the coronavirus disease (COVID-19) pandemic issues by the European Committee for the Prevention of Torture, 20 March 2020’ CPT/Inf (2020)13 (19 marzo 2020) e disponibile su www.coe.int/en/web/cpt/-/covid-19-council-of-europe-anti-torture-committee-issues-statement-of-principles-relating-to-the-treatment-of-persons-deprived-of-their-liberty- .   

[5] Regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo per il trattamento dei detenuti (Regole Mandela) UN Doc A/RES/70/175(17 Dicembre 2015), Regola 24(1).

[6] Vedi nota n. 2