Monitoraggio rimpatri forzati

La direttiva 115/CE del 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme e alle procedure applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, recepita in Italia con il decreto legge 23 giugno 2011 n.89, prevede all’art. 8 punto 6 che "Gli stati membri prevedono un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati". Il Garante nazionale, in qualità di organismo indipendente conforme ai principi del sistema NPM (National Preventive Mechanism) così come configurato nel Protocollo alla Convenzione ONU sulla prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, ha assorbito tale funzione e ha avviato un sistema di monitoraggio finalizzato a controllare a campione le procedure di rimpatrio forzato al fine di verificare se esse siano rispettose della dignità e dell’integrità fisica dei cittadini dei paesi terzi, siano state sottoposte al vaglio della magistratura, rispettino il principio di non- refoulement, garantiscano il tempestivo diritto all’informazione del rimpatriando sull’intera procedura, nonché assicurino la possibilità per il cittadino del paese terzo di chiedere in qualsiasi momento della procedura di rimpatrio il riconoscimento dello status di rifugiato.

Il monitoraggio viene effettuato attraverso il controllo della documentazione relativa alla procedura di rimpatrio, le visite presso i CIE e presso le sale d’attesa dedicate degli aeroporti, i colloqui riservati con i rimpatriandi e con il personale di scorta addetto, la partecipazione ai voli nazionali organizzati dal Ministero dell’Interno e a quelli congiunti organizzati dall’agenzia europea Frontex.

In tale ambito, il Garante ha previsto un canale informativo dedicato allo scambio di informazioni sulle procedure di rimpatrio con tutti gli organismi interessati e partecipa alle iniziative per lo scambio di esperienze, anche a livello internazionale, sulle procedure di rimpatrio attuate a livello nazionale ed europeo.