Whistleblowing

Atto organizzativo per segnalazione illeciti

Aggiornato alla delibera presidenziale del 22 settembre 2021

Premessa

La legge 190/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione che prevede, tra l’altro, la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower).
L’articolo 54-bis della legge 165/2001 introdotto dalla legge 190/2012, tutela infatti il pubblico dipendente che segnali al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (d’ora in poi RPCT) ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (d’ora in poi Anac) o denunci all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, nell’interesse dell’integrità della Pubblica Amministrazione,  condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, impedendo che lo stesso possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Il citato articolo si riferisce esclusivamente ai dipendenti pubblici (con esclusione di segnalazioni anonime o provenienti da cittadini, che avranno un’altra modalità di gestione).