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Roma, 8 giugno 2022 - Con la decisione del 2 dicembre 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 41-bis comma 2-quater, lettera e) della Legge 26 luglio 1975, n.354, nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori.